vendita da parte di società inattiva da oltre un trentennio, priva di partita IVA


 

Not. Enzo Riccardi D'adamo

ericcardidadamo@notariato.it

26.07.2001

 

Una Spa si trasforma in Snc nel lontano 1970.

Pur possedendo un immobile, la trasformazione non viene trascritta.

La Snc derivante dalla trasformazione:

- ha conservato il codice fiscale della Spa (del 1970?),

- non ha mai chiesto l'apertura di una partita IVA (perchè non considerataoperativa),

- vuole oggi vendere l'immobile pur essendo scaduto il termine di durata della società al 31.12.2000.

Se lo statuto nulla dice sulla proroga tacita, si applica l’art. 2273, c.c.,  ai sensi del quale detta proroga si ha solo se i soci hanno continuato le operazioni sociali; essendo la società inattiva, direi che in questo caso si è verficato lo scioglimento della stessa, con conseguente messa in liquidazione (se si segue la tesi secondo la quale quest'ultima è obbligatoria  anche in presenza di attività.

 

Mi sembra come minimo necessario:

-dare atto della cessazione della società con conseguente nomina di un liquidatore,

-aprire una partita IVA.

Sento tuttavia incombere sinistri privilegi fiscali o le mie preoccupazioni per l'acquirente sono infondate?

 

 


 

Not. Stefano Bigozzi

sbigozzi@notariato.it

26.07.2001

 

La mancata trascrizione dell'atto di trasformazione non rileva ai fini della  negoziabiltà dlel'appartamento: secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza gli atti relativi a modifiche statutarie non dovrebbero essere trascritti.

 

Scendendo nel merito, ed in disparte gli illeciti e le sanzioni amministrative di vario genere in cui la società è incorsa (imposte dirette, indirette, IVA, diritti camerali, etc…), civilisticamente – essendo il termine è scaduto - occorre vedere se l'atto costitutivo prevede la proroga tacita o no: se non lo prevede la società è disciolta ex lege e deve nominarsi un liquidatore  il quale venderà  l'immobile; altrimenti la società va avanti normalmente e venderà il suo bene a mezzo dei soci amministratori.

 

Non vedo alcuno ostacolo nell'assenza di partita IVA: infatti la necessità di avere la partita IVA riposa sul fatto che sia svolta un'attività rientrante in campo IVA; ora, se la società (peraltro inattiva), non ha per oggetto il commercio o la costruzione o ristrutturazione di immobili e possiede solo uno o più appartamenti per civile abitazione la cui vendita è esente, non mi pare che sia necessario richiedere alcuna partita IVA in quanto l'atto di vendita sarà soggetto ad imposta di registro.

Quest’ultimo aspetto va verificato con estrema attenzione!

 

L'unica preoccupazione è di indagare se la società sia o  meno in regola con il pagamento di tributi per i quali vi è privilegio sull'immobile: in caso negativo io pretenderei un deposito cauzionale.